della
Confederazione per la Liberazione Nazionale
(approvato nelle linee generali dalla
II. Assemblea nazionale. 3 settembre 2017)
Preambolo
1.
La Confederazione per la Liberazione Nazionale (CLN) è
un’alleanza politica di movimenti, partiti, associazioni e singoli cittadini.
L'iscrizione alla CLN è sempre
individuale e si perfeziona mediante annotazione in un apposito registro degli
iscritti.
2.
La Confederazione per la Liberazione Nazionale sostiene e promuove una cultura
politica di azione e di partecipazione alla vita democratica come garanzia di
trasformazione sociale e affermazione della sovranità popolare ispirandosi ai
valori di giustizia sociale e di libertà contenuti nella Costituzione del 1948.
3.
Il presente Statuto stabilisce le regole interne alla CLN al fine di:
(a) coordinare le diverse forze politiche e sociali in essa
rappresentate;
(b) definire le linee di attuazione politica per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel Manifesto
della Confederazione per la Liberazione Nazionale e nel Decalogo;
(c) assicurare la vita democratica interna, definendo
diritti e doveri di ogni iscritto e di ciascuna organizzazione aderente.
4. La CLN PRENDE ATTO della
crisi dei partiti storici e del fallimento dei meccanismi di rappresentanza in seguito
al declino delle istituzioni democratiche,
SI ORGANIZZA per resistere all’attacco del capitalismo
globalizzato contro le democrazie costituzionali e le sovranità popolari,
RICONOSCE le potenzialità delle numerose realtà associative,
politiche e sindacali in opposizione all’attuale sistema di potere e
INSISTE sulla necessità di avviare una concreta azione
politica comune, condivisa e partecipata, attraverso la costruzione di
un'alleanza tra tutte le forze democratiche, antioligarchiche e costituzionali
disposte a lottare per l'affermazione della Sovranità Nazionale e per la
Liberazione del nostro Paese da ogni condizionamento esterno che limiti tale
sovranità, a partire dal vincolo della moneta unica euro e dai principali
trattati europei.
Regole della CLN
Modalità di adesione e di iscrizione - diritti e doveri
5. Le iscrizioni alla CLN sono sempre individuali.
6. I
soggetti organizzati (partiti, movimenti, associazioni, ecc.) possono invece
aderire collettivamente alla confederazione, ma i loro rispettivi aderenti
divengono membri effettivi della CLN solo al momento della propria iscrizione
individuale.
Tale atto può avvenire anche per il tramite
dell'organizzazione di appartenenza, ma sempre con la sottoscrizione personale della scheda di
iscrizione.
7.
Le
realtà collettive di cui all'art. 6 hanno diritto ad almeno un rappresentante
negli organismi politici della Confederazione, come specificato agli artt. 13 e
14 del presente statuto.
Tale diritto viene acquisito automaticamente da ciascuna organizzazione
collettiva all'atto della sua ammissione nella CLN.
L'approvazione di una richiesta di adesione alla CLN
formulata da uno dei soggetti collettivi menzionati al punto 6 deve essere
sempre approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti
effettivi del Coordinamento Nazionale della Confederazione.
8. L'atto dell’iscrizione individuale alla Confederazione
implica la sottoscrizione e la condivisione dei contenuti dei documenti
fondativi della CLN e l'accettazione del presente Statuto.
L'iscritto
interviene nel lavoro della Confederazione condividendone tesi ed azione
politica; contribuisce alla costruzione dell'organizzazione; partecipa
attivamente ai momenti di dibattito interno; partecipa a diffondere le proposte
e le idee della CLN; contribuisce al suo finanziamento nelle forme che verranno
collettivamente decise.
9. Le
organizzazioni collettive aderenti alla CLN, pur mantenendo la rispettiva
autonomia politico-organizzativa, concorrono anch’esse attivamente alla vita,
alla costruzione ed allo sviluppo della Confederazione, così come indicato nel
dettaglio all'art. 8.
Nella loro attività pubblica (documenti ufficiali,
siti internet, blog, pubblicazioni varie, ecc.) le organizzazioni collettive
aderenti alla CLN sono tenute ad esplicitare la loro adesione alla stessa
Confederazione.
10.
Ogni iscritto alla
CLN ha diritto di partecipazione e di voto in tutte le assemblee della
Confederazione, sia in ambito nazionale che in ambito territoriale.
Tutti gli iscritti e tutte le organizzazioni
collettive aderenti alla CLN possono adire il Comitato di garanzia (di cui al
successivo articolo 22) al fine di rivendicare la tutela dei diritti e dei
principi sanciti nel presente Statuto.
Gli organi della CLN
11.
Al fine di attuare gli obiettivi indicati all'art. 3, la CLN si dota dei
seguenti organi:
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
IL
COORDINAMENTO NAZIONALE
IL
COMITATO DI GARANZIA
12. L’Assemblea Nazionale, che si riunisce di norma ogni anno, stabilisce gli orientamenti politici e le decisioni organizzative, elegge il Coordinamento nazionale ed il Comitato di garanzia della CLN.
13.
Fino al raggiungimento della soglia di 1.000 iscritti, l'assemblea nazionale è
costituita dall'insieme degli stessi.
A partire dal superamento del numero di 1.000 iscritti alla
Confederazione, l'assemblea sarà composta da delegati eletti su base regionale,
secondo un criterio proporzionale che tenga conto del rispettivo numero di
iscritti alla CLN in ciascuna regione d’Italia.
In consonanza con quanto già fissato all’art. 7 del presente
statuto, ogni realtà collettiva aderente alla Confederazione ha il diritto ad
essere rappresentata nell'Assemblea Nazionale con almeno un suo delegato.
14.
Il Coordinamento Nazionale, di seguito CN, viene eletto
dall’Assemblea Nazionale.
Ogni soggetto che abbia aderito collettivamente ha diritto
ad essere rappresentato nel CN con almeno un suo rappresentante.
15. Il CN è l'organo deliberativo e
di rappresentanza degli iscritti e delle organizzazioni aderenti alla CLN, si
riunisce regolarmente attraverso una piattaforma in rete e periodicamente nelle
sedi indicate all’atto della sua convocazione.
16.
IL CN nomina al proprio interno un Presidente e un vice presidente che si
impegnano a garantire, in termini di disponibilità e di continuità, i compiti
previsti dal ruolo ad essi affidato.
In particolare, il Presidente:
a) compila l’ordine del giorno delle riunioni, riceve le
richieste degli altri membri sugli argomenti da porre alla discussione del CN,
dirige ed organizza l’ordine dei lavori;
b) modera la discussione e riceve eventuali richieste di mozioni;
c) redige verbali sintetici delle riunioni e relazioni
conclusive sugli argomenti trattati;
d) provvede alla raccolta dei documenti politici deliberati,
alla loro pubblicazione e archiviazione.
17. Il CN svolge le seguenti
funzioni:
a) applica e sviluppa le deliberazioni assunte
dall'Assemblea nazionale;
b) promuove le iniziative della CLN su tutto il territorio
nazionale;
c) decide le linee e le azioni politiche da attuare;
d) promuove la nascita e il consolidamento delle strutture
regionali della CLN;
e) garantisce il costante raccordo con tutte le
organizzazioni collettive aderenti alla CLN;
f) riceve ed elabora le istanze sui temi da porre alla
discussione e le mozioni presentate dagli iscritti o dai soggetti organizzati
aderenti;
g) esamina ed approva, come specificato all'art. 7, le
richieste di adesione collettiva alla Confederazione;
h) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro degli
iscritti.
Al fine di attuare quanto sopra, il CN può decidere di
costituire al proprio interno una commissione esecutiva e/o di affidare
specifici incarichi operativi ai suoi membri.
18. Le decisioni del CN sono valide se prese con la maggioranza
del 50% + 1 dei membri effettivi dell'organismo.
Le decisioni di cui al punto g) dell'art. 17 vengono prese
con maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri effettivi del CN.
Lo stesso criterio della maggioranza dei 2/3 dei membri
effettivi del CN è necessario per validare ogni decisione relativa all'eventuale
adesione della CLN a processi politici aggregativi più ampi e che siano in
coerenza con lo spirito dei documenti fondativi della stessa Confederazione.
19.
Le proposte, per essere deliberate dal CN come documenti politici ufficiali
attraverso il voto, devono essere presentate in forma di mozione scritta,
preferibilmente accompagnate da un testo sintetico che esplichi le motivazioni
a sostegno della mozione di cui si chiede l’approvazione.
20. In
casi particolari, il CN può - limitatamente a temi specifici posti all'ordine
del giorno - invitare a partecipare alle proprie riunioni altri membri della
CLN esterni al CN stesso, ma particolarmente esperti sulla materia in
discussione.
Gli invitati avranno diritto di parola e di proposta ma non
di voto, che rimane prerogativa esclusiva dei membri del CN.
21. Il Presidente del CN,
concordemente con gli altri membri, convoca
le riunioni virtuali dell’organismo tramite mail
dando comunicazione ai componenti dell’organismo della data e dell’ora di
svolgimento di ogni riunione, nonché del relativo ordine del giorno, con non
meno di cinque giorni d’anticipo rispetto alla data di svolgimento della
riunione on line.
Le
riunioni del CN da tenersi in sedi fisiche dovranno essere comunicate ai
componenti dell’organismo con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto alla data di
svolgimento della riunione.
22. Il CN ha la facoltà di sanzionare eventuali azioni
dei singoli membri e/o delle associazioni aderenti che risultino in contrasto
con i valori e lo spirito della Confederazione, ovvero quando esse risultino in
contrasto con lo Statuto, con il Manifesto, con il Decalogo e/o con le
deliberazioni adottate dalla CLN.
23.
Queste sanzioni sono: il richiamo, la sospensione temporanea o l’esclusione
dalla CLN.
24.
nel caso la sanzione riguardi un’associazione la decisione è valida se adottata
dai due terzi dei membri del CN
25.
Il
Comitato di Garanzia è preposto ad
assicurare che i singoli membri, il CN e le associazioni aderenti osservino lo
Statuto, il Manifesto e il Decalogo della Confederazione.
26. Il
Comitato di Garanzia è l’organismo a cui i singoli membri, il CN o le
associazioni aderenti alla Confederazione possono sottoporre denunce specifiche
su eventuali violazioni, così come opporre appello ad eventuali sanzioni comminate
dal CN.
27. Il
Comitato di Garanzia sottopone le sue conclusioni al CN dopo accertamento
rigoroso dei fatti.
28.
Nel caso le conclusioni del Comitato di Garanzia contrastino con quelle del CN,
il contenzioso sarà risolto dall’Assemblea Nazionale, che modifica, respinge o
approva l’eventuale sanzione —a maggioranza dei due terzi se riguarda
un’associazione.
29.
Per quanto ci sia incompatibilità tra appartenenza al CN e al Comitato di
Garanzia, i membri di quest’ultimo possono partecipare alle sedute del CN con
voto consultivo.
NORME TRANSITORIE
La II Assemblea della CLN approva le seguenti norme
transitorie:
a) Al fine di assicurare la necessaria continuità politica
ed organizzativa in questa prima delicata fase di costruzione della CLN, il CN
che ha operato fino ad oggi viene confermato in carica fino allo svolgimento
della prossima Assemblea nazionale.
b) Come indicato al comma d) dell'art. 17 il CN curerà lo
sviluppo e l'organizzazione territoriale della CLN.
Ovunque possibile dovranno costituirsi comitati locali,
territoriali e provinciali.
Sarà sulla base di questa esperienza che la prossima
Assemblea nazionale definirà statutariamente i livelli della strutturazione
territoriale della Confederazione per la Liberazione Nazionale.